Dire «green» non basta: come controllare le promesse ambientali

Siti, E-commerce e Software, GDPR 24/09/2026 Anja Ai
Dire «green» non basta: come controllare le promesse ambientali

«Il nostro prodotto è sostenibile». Sembra una frase semplice. Ma sostenibile rispetto a cosa: materiali, produzione, trasporto, durata oppure smaltimento? Prima di metterla su un sito, in una scheda prodotto o in una campagna, bisogna poter rispondere. E dal 27 settembre 2026 non è più solo una questione di stile: le promesse ambientali vaghe entrano tra le pratiche commerciali considerate ingannevoli.

Prima: che cosa stai promettendo?

Una dichiarazione ambientale è un messaggio che suggerisce un vantaggio per l'ambiente. Può essere una parola, un marchio, un'immagine o il modo in cui presenti un prodotto: la definizione della legge comprende testi, simboli, marchi e perfino nomi di prodotti o di aziende. Il contesto conta: anche una frase prudente può risultare fuorviante se fa pensare che un vantaggio limitato riguardi l'intero prodotto o tutta l'azienda.

Un esempio: «confezione con materiale riciclato» è più circoscritto di «prodotto ecologico». Ma la prima frase richiede comunque dati sul materiale e sul perimetro della confezione; non diventa vera solo perché è specifica.

Cosa cambia dal 27 settembre 2026

La direttiva (UE) 2024/825, nota come ECGT (Empowering Consumers for the Green Transition), è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che aggiorna il Codice del consumo. Le nuove regole si applicano dal 27 settembre 2026 e riguardano le comunicazioni commerciali rivolte ai consumatori. Tra le pratiche considerate in ogni caso ingannevoli entrano:

  • le asserzioni ambientali generiche («green», «ecologico», «amico dell'ambiente») quando l'azienda non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali a cui si riferiscono;
  • le promesse estese al tutto: un vantaggio che riguarda solo un aspetto presentato come se valesse per l'intero prodotto o per l'intera attività;
  • le etichette di sostenibilità fai-da-te, cioè bollini non basati su un sistema di certificazione con controlli di terzi né stabiliti da autorità pubbliche;
  • la neutralità da compensazione: dire che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sulle emissioni sulla base della compensazione delle emissioni.

Non va confusa con la proposta di direttiva sulle asserzioni ambientali esplicite, detta «Green Claims»: a giugno 2025 la Commissione europea ha annunciato l'intenzione di ritirarla e il negoziato è fermo. Le regole da seguire oggi sono quelle del Codice del consumo aggiornato.

Dove controllare le frasi già online

Apri la home, le pagine dei servizi, le schede prodotto, le inserzioni, i post fissati e i materiali consegnati alla rete commerciale. Cerca parole come «green», «sostenibile», «a impatto zero», «amico dell'ambiente», oltre a loghi e bollini che sembrano certificazioni. Per ciascuna frase annota: che cosa riguarda? Quale prova la sostiene? È valida oggi? Chi può esibirla? Cosa capirebbe un cliente senza leggere note in piccolo?

Meglio una prova delimitata di una promessa assoluta

Se la prova riguarda soltanto l'imballo, dillo. Se un dato si riferisce a uno stabilimento o a un periodo, non estenderlo a tutta l'azienda. Una certificazione va identificata con precisione: soggetto che la rilascia, ambito, validità e condizioni. Per le promesse future, distingui un obiettivo da un risultato già raggiunto e conserva il piano che lo sostiene.

Non serve riempire il testo di termini tecnici. Serve poter rispondere a una domanda concreta: «Come lo sapete?». Se la risposta manca, sospendi o riscrivi la frase prima di rilanciarla.

Un controllo semplice in cinque passaggi

  1. Fai l'inventario dei messaggi ambientali pubblicati, comprese le grafiche.
  2. Associa ogni promessa a una prova e al suo perimetro: prodotto, confezione, processo, sede o azienda.
  3. Fai rileggere il testo a chi non lo ha scritto: capisce lo stesso perimetro?
  4. Correggi le affermazioni assolute o poco chiare; tieni accessibili i documenti di supporto.
  5. Assegna una persona e una data per ricontrollare prove, certificazioni e pagine.

Sul Codice del consumo abbiamo già scritto di un altro obbligo del 2026 per chi vende online: il pulsante di recesso nei contratti a distanza.

Domande frequenti

Vale solo per i negozi online?

No: riguarda qualsiasi comunicazione commerciale rivolta ai consumatori, quindi anche sito istituzionale, pubblicità, social, confezioni e materiali di vendita.

Posso usare «green» se ho una certificazione?

Una certificazione non rende automaticamente vera qualsiasi frase: controlla cosa certifica e se il lettore attribuirebbe il risultato a un perimetro più ampio. Un termine generico resta tale se la sua specificazione non è indicata in modo chiaro sullo stesso mezzo.

Vale anche se vendo solo ad aziende?

Le nuove pratiche vietate stanno nel Codice del consumo, quindi riguardano i messaggi ai consumatori. Ma la pubblicità ingannevole resta vietata anche tra imprese: una promessa precisa e documentata conviene in ogni caso.

Una frase più precisa è sempre lecita?

No. La precisione aiuta, ma il dato deve essere vero, documentabile, aggiornato e presentato senza trarre in inganno.

Passo pratico: scegli oggi tre messaggi ambientali già pubblicati e chiedi al responsabile di indicare per ciascuno la prova, il perimetro e la data dell'ultimo controllo.

Fonti

Questa guida è informativa e non sostituisce un parere legale sul caso specifico.